Art. 2

In vigore dal 18 set 2023
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista dall’articolo 6, paragrafo 1 dell’accordo (4).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2023:2079:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo