Art. 2

In vigore dal 11 set 2023
La decisione è valida per cinque anni a decorrere dal giorno dell’entrata in vigore. Le modifiche eventualmente apportate alla relazione, quale presentata alla Commissione a fini di riconoscimento il 18 maggio 2023, che possono avere un’incidenza sostanziale sulla presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione valuta le modifiche notificate per stabilire se la relazione contiene ancora i dati accurati sulla base dei quali è stata riconosciuta.
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