Art. 1

In vigore dal 3 ago 2023
1.   I valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori e dai raggruppamenti di costruttori di autovetture nuove e di veicoli commerciali leggeri nuovi, di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/631, per l’anno civile 2021, sono specificati nell’allegato I della presente decisione. 2.   Gli obiettivi per l’intero parco veicoli dell’UE per il 2025 e il 2030 di cui all’articolo 9, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/631 e i valori per a2021, a2025 e a2030 di cui all’articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del medesimo regolamento sono specificati nell’allegato II della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2023:1623:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo