Art. 1

In vigore dal 3 ago 2023
La decisione 2012/642/PESC è così modificata: 1) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 1 bis 1.   Fatto salvo l’ della presente decisione, è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia, armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) nonché armi da fuoco e altre armi elencate nell’allegato VI della presente decisione, anche non originari dell’Unione. 2.   È vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia; oppure b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.»; (*1)  Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l’articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all’esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1)." 2) all’articolo 2 quater, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione diretti o indiretti, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, di tutti i beni e le tecnologie a duplice uso elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), siano tali beni e tecnologie originari o meno di detto territorio, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia. (*2)  Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell’11.6.2021, pag. 1).»;" 3) all’articolo 2 quater, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) esportazione temporanea di prodotti utilizzati dai mezzi di informazione;»; 4) all’articolo 2 quater, paragrafo 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo; oppure»; 5) all’articolo 2 quater, paragrafo 3, la lettera f) è soppressa; 6) all’articolo 2 quater, paragrafo 3, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «f) uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia o dei loro familiari diretti che le accompagnano, e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.»; 7) all’articolo 2 quater, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Fatta eccezione per la lettera f) del primo comma, l’esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione prevista dal presente paragrafo e notifica all’autorità competente dello Stato membro in cui esso è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro 30 giorni da tale prima esportazione.»; 8) all’articolo 2 quater, paragrafo 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) alle reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un’entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %;»; 9) all’articolo 2 quater, paragrafo 4, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) alle rappresentanze diplomatiche dell’Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni; oppure»; 10) all’articolo 2 quater, paragrafo 4, è aggiunta la lettera seguente: «h) alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell’informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Bielorussia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo.»; 11) all’articolo 2 quater, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o tale relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 3 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti, purché l’autorizzazione sia richiesta prima del 1o maggio 2022.» ; 12) all’articolo 2 quater, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Tutte le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono concesse dalle autorità competenti conformemente alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica mutatis mutandis. Le autorizzazioni sono valide in tutto il territorio dell’Unione.» ; 13) all’articolo 2 quater, paragrafo 7, i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti: «i) l’utente finale possa essere un utilizzatore finale militare, una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo presente nell’elenco all’allegato II o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare, a meno che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 del presente articolo o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma dell’articolo 2 quinquies bis, paragrafo 1, lettera a); oppure ii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati ai settori aeronautico o spaziale, a meno che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma del paragrafo 4, lettera b).»; 14) all’articolo 2 quinquies, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) esportazione temporanea di prodotti utilizzati dai mezzi di informazione;»; 15) all’articolo 2 quinquies, paragrafo 3, la lettera f) è soppressa; 16) all’articolo 2 quinquies, paragrafo 3, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «f) uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia o dei loro familiari diretti che le accompagnano, e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.»; 17) all’articolo 2 quinquies, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Fatta eccezione per la lettera f) del primo comma, l’esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione prevista dal presente paragrafo e notifica all’autorità competente dello Stato membro in cui esso è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro 30 giorni da tale prima esportazione.»; 18) all’articolo 2 quinquies, paragrafo 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) alle reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un’entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %;»; 19) all’articolo 2 quinquies, paragrafo 4, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) alle rappresentanze diplomatiche dell’Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni; oppure»; 20) all’articolo 2 quinquies, paragrafo 4, è aggiunta la lettera seguente: «h) alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell’informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Bielorussia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo.»; 21) all’articolo 2 quinquies è inserito il paragrafo seguente: «4   bis. Fatto salvo il paragrafo 4, lettera e), e in deroga ai paragrafi 1 e 2, l’autorità competente può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati alla liquidazione, entro il 6 febbraio 2024, di contratti e operazioni in corso al 5 agosto 2023 e necessari per la fornitura di servizi di telecomunicazione per scopi civili alla popolazione civile bielorussa.» ; 22) all’articolo 2 quinquies è inserito il paragrafo seguente: «5   bis. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni di cui ai codici NC 8536 69, 8536 90, 8541 30 e 8541 60 fino al 6 febbraio 2024 o la fornitura della relativa assistenza tecnica o finanziaria, nella misura necessaria per la trasformazione di tali beni in Bielorussia da parte di un’impresa in partecipazione in cui una società stabilità nell’Unione detenga una partecipazione maggioritaria al 5 agosto 2023 ai fini della successiva importazione nell’Unione e della successiva produzione nell’Unione di beni destinati all’uso nel settore sanitario o farmaceutico, o nell’ambito della ricerca e sviluppo.» ; (23) all’articolo 2 quinquies, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Tutte le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono concesse dalle autorità competenti conformemente alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica mutatis mutandis. Le autorizzazioni sono valide in tutto il territorio dell’Unione.» ; 24) all’articolo 2 quinquies, paragrafo 7, i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti: «i) l’utente finale possa essere un utilizzatore finale militare, una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo presente nell’elenco all’allegato II o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare, a meno che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 del presente articolo o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma dell’articolo 2 quinquies bis, paragrafo 1, lettera a); oppure ii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati ai settori aeronautico o spaziale, a meno che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma del paragrafo 4, lettera b).»; 25) è inserito l’articolo seguente: « vicies bis 1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie adatti all’uso nei settori aeronautico o spaziale, anche non originari dell’Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia. 2.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assicurazioni e riassicurazioni in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 a qualsiasi persona, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia. 3.   È vietato prestare una o più delle seguenti attività: revisione, riparazione, ispezione, sostituzione, modifica o rettifica di anomalie di un aeromobile o di un componente, ad eccezione dell’ispezione pre-volo, in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia. 4.   È vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia; oppure b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia. 5.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano all’esecuzione, fino al 4 settembre 2023, di contratti conclusi prima del 5 agosto 2023 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti. 6.   In deroga ai paragrafi 1 e 4, le autorità nazionali competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l’esecuzione di un contratto di leasing finanziario di aeromobili concluso prima del 5 agosto 2023, dopo aver accertato che: a) è strettamente necessaria per garantire il pagamento dei canoni del leasing a una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro cui non si applica nessuna delle misure restrittive di cui alla presente decisione; e b) nessuna risorsa economica verrà messa a disposizione della controparte bielorussa, a eccezione del trasferimento di proprietà dell’aeromobile dopo il rimborso integrale del leasing finanziario. 7.   In deroga ai paragrafi 1 e 4, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni di cui ai codici NC 8517 71 00, 8517 79 00 e 9026 00 00 o l’assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti o l’assistenza finanziaria connessi, dopo aver accertato che ciò è necessario per usi medici o farmaceutici ovvero per scopi umanitari, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni. Nel decidere se rilasciare l’autorizzazione per usi medici o farmaceutici o per scopi umanitari a norma del presente paragrafo, le autorità nazionali competenti evitano di rilasciare autorizzazioni di esportazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia, se hanno fondati motivi per ritenere che i beni possano essere destinati a un uso finale militare. 8.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio. 9.   Il divieto di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicati l’articolo 2 quater, paragrafo 4, lettera b), e l’articolo 2 quinquies, paragrafo 4, lettera b). 10.   Il divieto di cui al paragrafo 4, lettera a), non si applica allo scambio di informazioni volto alla definizione di norme tecniche in sede di Organizzazione per l’aviazione civile internazionale con riguardo ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1. 11.   L’Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.» ; 26) il testo che figura nell’allegato della presente decisione è aggiunto come allegato VI della decisione 2012/642/PESC.
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