Art. 20
Comunicazione di informazioni
In vigore dal 3 ago 2023
Comunicazione di informazioni
1. L’alto rappresentante è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, ove opportuno e in funzione delle esigenze dell’iniziativa, le informazioni classificate dell’UE, prodotte ai fini dell’iniziativa, in conformità della decisione 2013/488/UE del Consiglio:
a)
fino al livello previsto nei pertinenti accordi sulla sicurezza delle informazioni conclusi tra l’Unione e lo Stato terzo in questione; o
b)
fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» negli altri casi.
2. Qualora insorgano necessità operative specifiche e immediate, l’alto rappresentante è parimenti autorizzato a comunicare al paese interessato di cui all’, paragrafo 3, le informazioni classificate dell’UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» che sono prodotte ai fini dell’iniziativa, in conformità della decisione 2013/488/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l’alto rappresentante e le competenti autorità di tale paese.
3. L’alto rappresentante è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell’UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all’iniziativa, coperti dall’obbligo del segreto professionale a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (3).
4. L’alto rappresentante può delegare i poteri di cui ai paragrafi da 1 a 3, nonché la competenza a concludere le disposizioni di cui al paragrafo 2, ai funzionari del SEAE, al comandante dell’operazione civile o al comandante militare.
Storico versioni
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