Art. 4
In vigore dal 25 lug 2023
1. Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
2. La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2024 fino alla prima delle due date seguenti:
a)
31 dicembre 2026; o
b)
la data a decorrere dalla quale gli Stati membri devono applicare le disposizioni nazionali che sono tenuti ad adottare qualora sia adottata una direttiva che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l’era digitale, in particolare i relativi articoli 218 e 232.
3. Se ritiene necessaria una proroga della misura speciale di cui all’ e all’, la Romania presenta alla Commissione una richiesta di proroga corredata di una relazione che valuta in che misura le misure nazionali di cui all’ sono risultate efficaci ai fini della lotta alla frode e all’evasione dell’IVA e della semplificazione della riscossione dell’imposta. Tale relazione valuta altresì l’incidenza di tali misure sui soggetti passivi e, in particolare, se tali misure aumentino gli oneri amministrativi e i costi che ne derivano.
Storico versioni
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