Art. 4
In vigore dal 20 lug 2023
1. In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, conformemente all'articolo 98, paragrafo 4, dello stesso, l'accordo è applicato a titolo provvisorio (2) tra l'Unione e i membri dell'OSACP, nella misura in cui le sue disposizioni riguardano materie di competenza dell'Unione, incluse quelle di definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune, e sono applicabili all'Unione.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli articoli seguenti non si applicano a titolo provvisorio:
a)
nella parte generale:
—
articolo 12, paragrafi 4 e 6, nella misura in cui riguarda la riscossione del gettito fiscale;
—
articolo 17, paragrafo 4, ultima frase, nella misura in cui riguarda le spese militari;
—
articolo 22, paragrafo 2, terza frase;
—
articolo 29, paragrafo 2;
—
articolo 32, paragrafo 1, lettera b), e articolo 32, paragrafo 2, ultima frase;
—
articolo 64, paragrafo 1, ultima frase;
—
articolo 67, paragrafo 2;
—
articolo 85, paragrafo 1, prima frase, e articolo 85, paragrafo 4;
b)
nel protocollo regionale Africa:
—
articolo 9, paragrafo 1, ultima frase;
—
articolo 58, paragrafo 5, prima frase;
—
articolo 67, paragrafo 2, ultima frase, e articolo 67, paragrafo 4, ultima frase;
—
articolo 68, paragrafo 4, nella misura in cui riguarda i sistemi penitenziari;
—
articolo 72, paragrafo 1, nella misura in cui riguarda la gestione del debito pubblico;
—
articolo 76, paragrafo 2;
c)
nel protocollo regionale Caraibi:
—
articolo 33, paragrafo 4;
—
articolo 34, paragrafo 2;
—
articolo 35, nella misura in cui riguarda la gestione del debito pubblico;
—
articolo 36, paragrafo 3, prima frase;
—
articolo 51, paragrafo 5, prima frase;
d)
nel protocollo regionale Pacifico:
—
articolo 18;
—
articolo 26, paragrafo 4, nella misura in cui riguarda l'aumento delle rotte e della frequenza dei servizi aerei;
—
articolo 40, paragrafo 3, nella misura in cui riguarda i sistemi penitenziari;
—
articolo 41, paragrafo 1, nella misura in cui riguarda la gestione del debito pubblico.
3. In deroga al paragrafo 1, le disposizioni relative agli investimenti esteri non si applicano a titolo provvisorio nella misura in cui riguardano investimenti di portafoglio o qualsiasi altra forma di investimento non diretto.
4. Nonostante il paragrafo 1, la parte V della parte generale dell'accordo si applica a titolo provvisorio nella misura in cui le disposizioni di tale parte sono limitate allo scopo di garantire l'applicazione provvisoria dell'accordo come definito nel presente articolo.
5. L'applicazione provvisoria di parti dell'accordo non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri conformemente ai trattati.
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