Art. 2

In vigore dal 20 lug 2023
1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio di persone fisiche responsabili del programma iraniano di UAV, che sostengono tale programma o vi sono coinvolte, e persone fisiche a essi associate, ugualmente elencate nell'allegato. 2.   Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare l'ingresso nel territorio ai propri cittadini. 3.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente: a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale; b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale indetta dall'Organizzazione delle Nazioni Unite o sotto i suoi auspici; c) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o d) a norma del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia. 4.   Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). 5.   Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga a norma del paragrafo 3 o 4. 6.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 allorché il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative o a quelle promosse o ospitate dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresi il sostegno all'integrità territoriale, alla sovranità e all'indipendenza dell'Ucraina. 7.   Uno Stato membro che intenda concedere una deroga a norma del paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Qualora uno o più membri del Consiglio sollevino obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta. 8.   Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 3, 4, 6 o 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio di una persona elencata nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini per i quali è concessa alla persona interessata.
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