Art. 10

In vigore dal 20 lug 2023
La presente decisione si applica fino al 27 luglio 2024 ed è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti. La deroga di cui all', paragrafo 7, relativamente all', paragrafo 2, è riesaminata periodicamente e almeno ogni 12 mesi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2023:1532:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo