Art. 10
In vigore dal 20 lug 2023
La presente decisione si applica fino al 27 luglio 2024 ed è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.
La deroga di cui all', paragrafo 7, relativamente all', paragrafo 2, è riesaminata periodicamente e almeno ogni 12 mesi.
Storico versioni
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