Art. 1
In vigore dal 20 lug 2023
All'articolo 9 della decisione 2021/1277/PESC, il primo comma, è sostituito dal seguente:
«La presente decisione si applica fino al 31 luglio 2024 ed è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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