Art. 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

In vigore dal 20 lug 2023
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata 1.   È istituita una misura di assistenza a favore della Repubblica democratica del Congo («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»). 2.   L'obiettivo della misura di assistenza è rafforzare le capacità e la resilienza delle forze armate della Repubblica democratica del Congo al fine di consentire loro di poter difendere più efficacemente l'integrità territoriale e la sovranità della Repubblica democratica del Congo e migliorare la protezione della popolazione civile, in particolare dai gruppi armati nelle province orientali del paese. 3.   Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia le componenti seguenti: a) attrezzature individuali, non concepite per l'uso letale della forza, destinate ai soldati; b) attrezzature collettive, non concepite per l'uso letale della forza, a livello di brigata, battaglione e compagnia; c) infrastrutture a livello di quartier generale della brigata. 4.   La durata della misura di assistenza è di 48 mesi a decorrere dalla data di conclusione del contratto firmato dall'amministratore delle misure di assistenza in qualità di ordinatore, a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera a), della decisione (PESC) 2021/509. L’attuazione del contratto non inizia prima del 1° marzo 2024.
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