Art. 1
In vigore dal 19 lug 2023
La Croazia provvede affinché una zona infetta in relazione alla peste suina africana sia istituita in Croazia, conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e all', lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, e comprenda almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione.
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