Art. 1
In vigore dal 14 lug 2023
La posizione da adottare a nome dell’Unione in merito alla decisione dei partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico sulle modifiche dell’intesa settoriale sui crediti all’esportazione per energie rinnovabili, attenuazione dei mutamenti climatici e adattamento ad essi e opere idrauliche figurante nell’allegato IV dell’accordo è di sostenere le modifiche basate sul progetto di versione consolidata acclusa alla presente decisione (2).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2023:1573:oj#art-1