Art. 4

In vigore dal 12 lug 2023
1.   Alle condizioni di cui al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione in due rate di uguale importo. 2.   Per gli importi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è prevista una dotazione, ove richiesto, ai sensi del regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). 3.   La Commissione decide di versare le rate a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti: a) la condizione preliminare di cui all', paragrafo 1; b) un bilancio costantemente soddisfacente dell'attuazione di un programma strategico che preveda energiche misure di aggiustamento e di riforma strutturale, sostenuto da un accordo di credito non cautelare con l'FMI; c) l'attuazione soddisfacente delle condizioni di politica economica e delle condizioni finanziarie concordate nel protocollo d'intesa. 4.   Il versamento della seconda rata non è effettuato, in linea di principio, prima di tre mesi dal versamento della prima rata. 5.   Qualora le condizioni di cui al paragrafo 3 non siano soddisfatte, la Commissione sospende temporaneamente o annulla l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. In tali casi, comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni della sospensione o dell'annullamento. 6.   L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogata alla Banca nazionale della Macedonia del Nord. Alle condizioni che saranno concordate nel protocollo d'intesa, tra cui la conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell'Unione possono essere trasferiti al ministero delle Finanze come beneficiario finale.
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