Art. 4
In vigore dal 12 lug 2023
1. Alle condizioni di cui al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione in due rate di uguale importo.
2. Per gli importi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è prevista una dotazione, ove richiesto, ai sensi del regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).
3. La Commissione decide di versare le rate a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti:
a)
la condizione preliminare di cui all', paragrafo 1;
b)
un bilancio costantemente soddisfacente dell'attuazione di un programma strategico che preveda energiche misure di aggiustamento e di riforma strutturale, sostenuto da un accordo di credito non cautelare con l'FMI;
c)
l'attuazione soddisfacente delle condizioni di politica economica e delle condizioni finanziarie concordate nel protocollo d'intesa.
4. Il versamento della seconda rata non è effettuato, in linea di principio, prima di tre mesi dal versamento della prima rata.
5. Qualora le condizioni di cui al paragrafo 3 non siano soddisfatte, la Commissione sospende temporaneamente o annulla l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. In tali casi, comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni della sospensione o dell'annullamento.
6. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogata alla Banca nazionale della Macedonia del Nord. Alle condizioni che saranno concordate nel protocollo d'intesa, tra cui la conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell'Unione possono essere trasferiti al ministero delle Finanze come beneficiario finale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2023:1461:oj#art-4