Art. 1
In vigore dal 3 lug 2023
La Croazia provvede affinché:
a)
sia istituita immediatamente in Croazia una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo;
b)
la zona di protezione e la zona di sorveglianza di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell’allegato della presente decisione di esecuzione.
Storico versioni
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