Art. 2
In vigore dal 3 lug 2023
Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, l’Irlanda, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lituania, l’Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica slovacca e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.
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