Art. 4
In vigore dal 30 giu 2023
La domanda di esenzione presentata dal soggetto di cui alla tabella figurante nel presente articolo è inammissibile e pertanto è respinta in conformità all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 88/97.
Il rigetto ha effetto a decorrere dalla data indicata nella colonna «Data di decorrenza degli effetti» della tabella.
Soggetti per i quali è respinta la domanda di esenzione
Nome
Indirizzo
Data di decorrenza degli effetti
Cycle Center 53-11 BV
Van Heemstraweg-Oost 4,
5301 KE Zaltbommel, Paesi Bassi
28.7.2022
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2023:1431:oj#art-4