Art. 4

In vigore dal 30 giu 2023
La domanda di esenzione presentata dal soggetto di cui alla tabella figurante nel presente articolo è inammissibile e pertanto è respinta in conformità all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 88/97. Il rigetto ha effetto a decorrere dalla data indicata nella colonna «Data di decorrenza degli effetti» della tabella. Soggetti per i quali è respinta la domanda di esenzione Nome Indirizzo Data di decorrenza degli effetti Cycle Center 53-11 BV Van Heemstraweg-Oost 4, 5301 KE Zaltbommel, Paesi Bassi 28.7.2022
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