Art. 1

In vigore dal 26 giu 2023
La decisione (PESC) 2021/509 è così modificata: 1) l’ è sostituito dal seguente: « 1.   Il massimale finanziario per l’attuazione dello strumento per il periodo 2021-2027 è di 12 040 000 000 EUR a prezzi correnti. 2.   La ripartizione annuale del massimale finanziario figura nell’allegato I. 3.   Il massimale finanziario è utilizzato in modo da preservare l’ambito di applicazione geografico mondiale dello strumento e la capacità dell’Unione di prevenire le crisi e i conflitti e di reagire rapidamente agli stessi, principalmente, ma non esclusivamente, nei settori che presentano le minacce più urgenti e critiche per la sicurezza dell’Unione seguendo, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, le priorità strategiche definite dal Consiglio europeo e dal Consiglio. Il comitato dello strumento di cui all’articolo 11 decide in merito all’utilizzo del massimale finanziario definendo gli importi complessivi destinati alle misure di assistenza e gli importi complessivi destinati alle operazioni finanziate a titolo dello strumento, al fine di garantirne la sostenibilità finanziaria. Il comitato dello strumento rivede tali importi complessivi, se necessario, conformemente all’orientamento strategico fornito dal comitato politico e di sicurezza (CPS) a norma dell’articolo 9, paragrafo 2.» ; 2) all’articolo 73 è aggiunto il paragrafo seguente: «10.   Il comitato decide in merito all’utilizzo del massimale finanziario a norma dell’, paragrafo 3, entro il 30 settembre 2023.» ; 3) l’allegato I è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I MASSIMALI FINANZIARI ANNUALI Gli stanziamenti annuali sono autorizzati entro i limiti dei seguenti importi, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 17, paragrafi 3 e 3 bis, e fatto salvo l’articolo 73, paragrafo 2: Prezzi correnti, in milioni di EUR 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Prezzi correnti 399 591 980 2 785 2 380 2 425 2 480 ».
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