Art. 1
In vigore dal 26 giu 2023
La decisione (PESC) 2021/509 è così modificata:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
1. Il massimale finanziario per l’attuazione dello strumento per il periodo 2021-2027 è di 12 040 000 000 EUR a prezzi correnti.
2. La ripartizione annuale del massimale finanziario figura nell’allegato I.
3. Il massimale finanziario è utilizzato in modo da preservare l’ambito di applicazione geografico mondiale dello strumento e la capacità dell’Unione di prevenire le crisi e i conflitti e di reagire rapidamente agli stessi, principalmente, ma non esclusivamente, nei settori che presentano le minacce più urgenti e critiche per la sicurezza dell’Unione seguendo, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, le priorità strategiche definite dal Consiglio europeo e dal Consiglio. Il comitato dello strumento di cui all’articolo 11 decide in merito all’utilizzo del massimale finanziario definendo gli importi complessivi destinati alle misure di assistenza e gli importi complessivi destinati alle operazioni finanziate a titolo dello strumento, al fine di garantirne la sostenibilità finanziaria. Il comitato dello strumento rivede tali importi complessivi, se necessario, conformemente all’orientamento strategico fornito dal comitato politico e di sicurezza (CPS) a norma dell’articolo 9, paragrafo 2.»
;
2)
all’articolo 73 è aggiunto il paragrafo seguente:
«10. Il comitato decide in merito all’utilizzo del massimale finanziario a norma dell’, paragrafo 3, entro il 30 settembre 2023.»
;
3)
l’allegato I è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO I
MASSIMALI FINANZIARI ANNUALI
Gli stanziamenti annuali sono autorizzati entro i limiti dei seguenti importi, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 17, paragrafi 3 e 3 bis, e fatto salvo l’articolo 73, paragrafo 2:
Prezzi correnti, in milioni di EUR
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Prezzi correnti
399
591
980
2 785
2 380
2 425
2 480
».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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