Art. 1

In vigore dal 23 giu 2023
La decisione 2014/145/PESC è così modificata: 1) l' è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) delle persone fisiche: i) che agevolano le violazioni del divieto di elusione delle disposizioni della presente decisione, o delle decisioni 2014/386/PESC (*1) 2014/512/PESC (*2) o (PESC) 2022/266 (*3) del Consiglio, ovvero dei regolamenti (UE) n. 269/2014 (*4), (UE) n. 692/2014 (*5), (UE) n. 833/2014 (*6) o (UE) 2022/263 (*7) del Consiglio; o ii) che vanificano significativamente tali disposizioni in altro modo, (*1)  Decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 70)." (*2)  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13)." (*3)  Decisione (PESC) 2022/266 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento, all'occupazione o all'annessione illegali da parte della Federazione russa di alcune zone dell'Ucraina non controllate dal governo (GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 109)." (*4)  Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6)." (*5)  Regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 9)." (*6)  Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1)." (*7)  Regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento, all'occupazione o all'annessione illegali da parte della Federazione russa di alcune zone dell'Ucraina non controllate dal governo (GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 77).»;" b) al paragrafo 1, la formulazione «e delle persone fisiche ad essi associate elencate nell’allegato.» è sostituita dalla seguente: «e delle persone fisiche ad essi associate o delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi elencati all', paragrafo 1, lettera i), elencati nell'allegato.»; 2) l' è così modificato: a) al paragrafo 1 la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi: i) che agevolano le violazioni del divieto di elusione delle disposizioni della presente decisione, o delle decisioni 2014/386/PESC, 2014/512/PESC o (PESC) 2022/266 del Consiglio, ovvero dei regolamenti (UE) n. 269/2014, (UE) n. 692/2014, (UE) n. 833/2014 o (UE) 2022/263 del Consiglio; o» ii) che vanificano significativamente tali disposizioni in altro modo; o b) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente: «i) persone giuridiche, entità o organismi che operano nel settore informatico russo con una licenza rilasciata dal Centro per la concessione di licenze, la certificazione e la protezione dei segreti di Stato del Servizio federale di sicurezza russo (FSB) o con una licenza di "armi e attrezzature militari" rilasciata dal ministero russo dell'Industria e del commercio,»; c) il primo comma del paragrafo 17 è sostituito dal seguente: «17.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126, 127, 198, 199, 200, 214 e 215 sotto la rubrica "Entità" dell'allegato o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche sono necessari per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti.» ; d) il paragrafo 22 è sostituito dal paragrafo seguente: «22.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti dello Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci 82 e 101 dell’elenco, alla rubrica "Entità" dell'allegato I, o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, dopo aver accertato che: a) tali fondi o risorse economiche sono necessari per la cessione o il trasferimento di titoli da parte di un'entità stabilita nell'Unione controllata attualmente o precedentemente dall'entità di cui alla voce 82 dell’elenco alla rubrica " Entità" dell'allegato I; b) tale cessione o trasferimento è completato entro il 31 dicembre 2023; e c) tale cessione o trasferimento è svolto sulla base di operazioni, contratti o altri accordi conclusi con le entità di cui alle voci 82 e 101 dell’elenco, alla rubrica "Entità" dell'allegato I, prima del 3 giugno 2022.» ; e) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «24.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alla persona fisica di cui alla voce 695 sotto la rubrica "Persone" dell'allegato o la messa a disposizione di tale persona fisica o di un'entità di sua proprietà di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche sono necessari per il completamento delle operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 31 agosto 2023, di un'impresa in partecipazione o di un analogo dispositivo giuridico costituito in Russia con la persona fisica o l'entità di sua proprietà prima del 28 febbraio 2022. 25.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare la conversione entro il 24 dicembre 2023, da parte di cittadini o residenti di uno Stato membro o di un'entità stabilita nell'Unione, di ricevute di un depositario con titolo sottostante russo detenute presso l'entità di cui alla voce 101 sotto la rubrica "Entità" dell'allegato ai fini della vendita del titolo sottostante, nonché la messa a disposizione di fondi connessi alla conversione della ricevuta di un depositario e alla vendita del titolo sottostante direttamente o indirettamente a tale entità in Russia, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che: a) la ricevuta di un depositario era emessa prima del 3 giugno 2022; b) la relativa richiesta di autorizzazione è presentata entro il 24 settembre 2023; c) il titolare della ricevuta di un depositario è in grado di dimostrare che tale conversione è necessaria per la vendita del titolo sottostante; d) la vendita del titolo sottostante è compatibile col divieto di cui alla decisione 2014/512/PESC, compresi gli ; e) nessun fondo sarà messo a disposizione di qualsiasi altra entità inserita nell'elenco di cui all'allegato. 26.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato, o la prestazione di servizi a tale persona fisica o giuridica, entità o organismo, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che ciò è strettamente necessario per l'istituzione, la certificazione o la valutazione di una barriera che: a) elimini il controllo da parte della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'allegato sulle attività di persone giuridiche, entità o organismi non inseriti in elenco che siano registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro e posseduti o controllati da tale persona fisica o giuridica, entità o organismo; e b) garantisca che nessun ulteriore fondo o nessuna ulteriore risorsa economica vada a beneficio della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo presente nell'elenco. 27.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai fondi o alle risorse economiche necessari per la prestazione di servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima alle navi in passaggio inoffensivo ai sensi del diritto internazionale.» ; 3) l'allegato della decisione 2014/145/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
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