Art. 1
In vigore dal 23 giu 2023
La decisione 2014/512/PESC è così modificata:
1)
all'articolo 1 bis bis, paragrafo 3, la lettera c) è soppressa;
2)
all'articolo 1 quinquies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. È vietato vendere valori mobiliari denominati in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro emessi dopo il 12 aprile 2022 o denominati in qualsiasi altra valuta emessi dopo il 6 agosto 2023 o quote di organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni verso tali valori a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia.»
;
3)
l' nonies è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. È vietato aggiudicare o proseguire l'esecuzione di qualsiasi contratto di appalto pubblico o di concessione rientrante nell'ambito di applicazione delle direttive 2014/23/UE (*1), 2014/24/UE (*2), 2014/25/UE (*3), 2009/81/CE (*4) del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 10, paragrafo 6, lettere da a) a e), dell'articolo 10, paragrafi 8, 9 e 10, e degli articoli 11, 12, 13 e 14 della direttiva 2014/23/UE; dell'articolo 7, lettere da a) a d), dell'articolo 8 e dell'articolo 10, lettere da b) a f) e da h) a j), della direttiva 2014/24/UE; dell'articolo 18, dell'articolo 21, lettere da b) a e) e da g) a i), e degli articoli 29 e 30 della direttiva 2014/25/UE; e dell'articolo 13, lettere da a) a d), da f) a h) e j), della direttiva 2009/81/CE, a o con:
(*1) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94, 28.3.2014, pag. 1)."
(*2) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag.65)."
(*3) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243)."
(*4) Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009. pag. 76).»;"
b)
al paragrafo 2 la lettera f) è soppressa;
4)
l' duodecies è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«9 bis. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi sono strettamente necessari per l'istituzione, la certificazione o la valutazione di una barriera che:
a)
elimini il controllo, da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato della decisione 2014/145/PESC, sulle attività di persone giuridiche, entità o organismi non inseriti in elenco che siano registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro e posseduti o controllati da tale persona fisica o giuridica, entità o organismo; e
b)
garantisca che nessun ulteriore fondo o nessuna ulteriore risorsa economica vada a beneficio della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo inseriti in elenco.»
;
b)
il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:
«11. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 9 bis e 10 entro due settimane dal rilascio.»
;
5)
all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:
«c)
vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.»;
6)
l'articolo 3 bis è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. È vietato il transito nel territorio russo dei beni e tecnologie esportati dall'Unione che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia.»
;
b)
al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente:
«c)
vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.»;
c)
è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 bis del presente articolo non si applica al transito attraverso il territorio della Russia dei beni e delle tecnologie, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia, quali elencati nell'allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014, destinati agli scopi di cui al paragrafo 3, lettere da a) a e).»
;
d)
al paragrafo 4 è aggiunta la lettera seguente:
«i)
destinati all'uso esclusivo, e sotto il pieno controllo, dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione in adempimento dei propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra tale Stato membro e la Federazione russa.»;
e)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«4 bis. In deroga al paragrafo 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Russia dei beni e delle tecnologie che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia, ed elencati nell’allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014 dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati agli scopi di cui al paragrafo 4, lettere b), c), d) e h), del presente articolo.»
;
7)
l'articolo 3 bis bis è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia, armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) nonché talune altre armi da fuoco e armi, anche non originari dell'Unione.
(*5) Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l’articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all’esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1).»;"
b)
al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente:
«c)
vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.»;
c)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente articolo.»
;
8)
all'articolo 4 quater, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:
«c)
vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.»;
9)
l'articolo 4 quinquies è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. È vietato il transito nel territorio russo di beni e tecnologie adatti all'uso nell'aviazione o nell'industria spaziale e di carboturbi e additivi per carburanti esportati dall'Unione.»
;
b)
al paragrafo 4 è aggiunta la lettera seguente:
«c)
vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.»;
c)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«6 quinquies. In deroga al paragrafo 1 bis del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Russia di beni e tecnologie adatti all'uso nei settori aeronautico o spaziale elencati nell'allegato XI del regolamento (UE) n. 833/2014, nonché di carboturbi e additivi per carburanti elencati nell'allegato XX del regolamento (UE) n. 833/2014, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati agli scopi di cui ai paragrafi 6 bis, 6 ter e 6 quater del presente articolo.
6 sexies. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni elencati nell'allegato XI, parte B, del regolamento (EU) No 833/2014 se i beni sono destinati all'uso esclusivo, e sotto il pieno controllo, dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione e al fine di adempiere ai suoi obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra tale Stato membro e la Federazione russa.»
;
10)
all'articolo 4 sexies, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Gli operatori aerei che esercitano voli non di linea tra la Russia e l'Unione, effettuati direttamente o attraverso un paese terzo, comunicano prima dell'esercizio, con almeno 48 ore di anticipo, tutte le informazioni relative al volo alle autorità competenti dello Stato membro di partenza o di destinazione.»
;
11)
all'articolo 4 nonies, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:
«c)
vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.»;
12)
all'articolo 4 nonies bis, paragrafo 5, la lettera e) è soppressa;
13)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 4 nonies ter
1. È vietato a decorrere dal 24 luglio 2023 dare accesso ai porti e alle chiuse situati nell’Unione alle navi che effettuano trasbordi da nave a nave, in qualsiasi punto di un viaggio verso i porti o le chiuse situati nel territorio di uno Stato membro, qualora l'autorità competente abbia ragionevoli motivi per sospettare che esse violino i divieti di cui all'articolo 4 sexdecies, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 4 septdecies, paragrafi 1 e 4.
2. 2.Un'autorità competente non dà l'accesso a una nave che omette di comunicare all'autorità competente, con almeno 48 ore di anticipo, un trasbordo da nave a nave che si verifica all'interno della zona economica esclusiva di uno Stato membro o entro 12 miglia nautiche dalla linea di base della costa di tale Stato membro
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui una nave che necessita assistenza sia alla ricerca di un luogo di rifugio, di uno scalo di emergenza in un porto per ragioni di sicurezza marittima, oppure per salvare vite in mare.
4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare una nave ad accedere al porto o alla chiusa situati nel territorio dell’Unione, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tale accesso è necessario per scopi umanitari.
5. In caso di rifiuto dell'accesso in porto a norma dei paragrafi 1 e 2, le autorità portuali competenti interessate ne informano immediatamente le altre autorità competenti degli Stati membri. Lo Stato membro interessato informa senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione.
6. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, le autorità competenti utilizzano, oltre a qualsiasi sistema e informazione nazionale, le informazioni marittime integrate disponibili nel sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi (SafeSeaNet) istituito in conformità della direttiva 2002 /59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*6).
Articolo 4 nonies quater
1. È vietato a decorrere dal 24 luglio 2023 dare accesso ai porti e alle chiuse situati nel territorio dell'Unione alle navi che l'autorità competente abbia ragionevoli motivi per sospettare che manomettano, disattivino o altrimenti disabilitino illecitamente il sistema di identificazione automatica di bordo, in qualsiasi punto di un viaggio verso i porti o le chiuse di uno Stato membro, in violazione della regola SOLAS V/19, punto 2.4, quando trasportano petrolio greggio o prodotti petroliferi soggetti ai divieti di cui all’articolo 4 sexdecies, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 4 septdecies, paragrafi 1 e 4.
2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui una nave che necessita di assistenza sia alla ricerca di un riparo o di uno scalo di emergenza in porto per motivi di sicurezza marittima, oppure per salvare vite in mare.
3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare una nave ad accedere al porto o alla chiusa situati nel territorio dell’Unione, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tale accesso è necessario per scopi umanitari.
4. In caso di rifiuto dello scalo in porto chiesto a norma del paragrafo 1, le autorità portuali competenti interessate ne informano immediatamente le altre autorità competenti degli Stati membri. Lo Stato membro interessato informa senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione.
5. Ai fini del paragrafo 1, le autorità competenti utilizzano, oltre a qualsiasi sistema e informazione nazionale, le informazioni marittime integrate disponibili nel sistema dell’Unione per lo scambio di dati marittimi (SafeSeaNet) istituito in conformità della direttiva 2002 /59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.”
(*6) Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10)."
;
14)
l’articolo 4 decies è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
importare o acquistare, a decorrere dal 30 settembre 2023, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici elencati nell’allegato XVII del regolamento (UE) n. 833/2014 che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia elencati nell’allegato XVII del regolamento (UE) n. 833/2014; per quanto riguarda i prodotti elencati nell’allegato XVII del regolamento (UE) n. 833/2014 che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia di cui ai codici NC 7207 11, 7207 12 10 o 7224 90, il divieto si applica a decorrere dal 1o aprile 2024 per il codice NC 7207 11 e dal 1o ottobre 2024 per i codici NC 7207 12 10 e 7224 90.
Ai fini dell’applicazione della presente lettera, all’atto dell’importazione l’importatore apporta la prova attestante il paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo.»;
b)
i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;
15)
l’articolo 4 undecies è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. È vietato:
a)
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi in relazione ai beni di cui al paragrafo 1 e in relazione alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per un uso in Russia;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali beni o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;
c)
vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.»
;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano ai beni di lusso nella misura in cui il loro valore sia superiore a 300 EUR per articolo, salvo se diversamente specificato.»
;
c)
è inserito il paragrafo seguente:
«4 bis. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita o la fornitura di una nave di cui ai codici NC 8901 10 00 o 8901 90 00 o la prestazione dell’assistenza tecnica o finanziaria connessa fino al 31 dicembre 2023, a una persona giuridica, un’entità o un organismo in Russia o per un uso in Russia, dopo aver accertato che:
a)
la nave sia fisicamente situata in Russia il 24 giugno 2023 e per un uso in Russia;
b)
la nave abbia battuto bandiera della Federazione russa con una registrazione del contratto di locazione a scafo nudo inizialmente effettuata anteriormente al 24 febbraio 2022;
c)
la persona giuridica, l’entità o l’organismo in Russia non sia un utente finale militare e non utilizzerà la nave per scopi militari;
d)
la vendita o la fornitura non vada a favore di una persona, entità o organismo elencato nell’allegato della decisione 2014/145/PESC né sia soggetta alle misure restrittive di cui alla presente decisione.»
;
d)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 4 e 4 bis entro due settimane dal rilascio.»
;
16)
l’articolo 4 duodecies è così modificato:
a)
i paragrafi 3, 3 ter, 3 ter bis e 3 quater sono soppressi;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«3 sexies. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'acquisto, l'importazione o il trasferimento dei beni di cui ai codici NC 7007, 8479, 8481, 8487, 8504, 8517, 8525, 8531, 8536, 8537, 8538, 8542, 8543 e 8603 elencati nell'allegato XXI del regolamento (UE) n. 833/2014, o la prestazione dell'assistenza tecnica o finanziaria connessa, dopo aver accertato che ciò è necessario per l'esercizio, la manutenzione o la riparazione delle vetture della linea 3 della metropolitana di Budapest consegnate nel 2018, in esecuzione di una garanzia fornita da Metrowagonmash prima del 24 giugno 2023.»
;
17)
l'articolo 4 terdecies è soppresso;
18)
l'articolo 4 quaterdecies è così modificato:
a)
al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente:
«c)
vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per quanto riguarda i beni di valore unitario non superiore a 50 000 EUR di cui ai codici NC 8703 23, 8703 24, 8703 32, 8703 33, 8703 40, 8703 50, 8703 60, 8703 70, 8703 80, 8703 90 o 8903, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione fino al 25 settembre 2023 di contratti conclusi prima del 24 giugno 2023 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»
;
c)
il paragrafo 3 bis è sostituito dal seguente:
«3 bis. Per quanto riguarda i beni di cui ai codici NC 2710 12, 2909 60, 3905 99, 4002 19, 4002 70, 4010 11, 4010 12, 4011 20, 4012 90, 4805 93, 4810 29, 4823 90, 7216 61, 8402 11, 8454 30, 8477 10, 8477 20, 8477 59, 8477 80, 8477 90, 8514 32, 8514 40, 8525 89, 8704 21, 9024 90, 9031 10, 9031 41, 9031 49, 9031 80, 9031 90 o 9406 20, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione fino al 25 settembre 2023 di contratti conclusi prima del 24 giugno 2023 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»
;
d)
il paragrafo 3 ter è sostituito dal seguente:
«3 ter. Per quanto riguarda i beni di cui ai codici NC inclusi per la prima volta nell'allegato XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014 il 24 giugno 2023 e non indicati nei paragrafi 3 e 3 bis, e con l’eccezione dei beni che rientrano nei codici NC erano già inclusi nell’allegato XVIII di tale regolamento, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano all'esecuzione fino al 25 settembre 2023 di contratti conclusi prima del 24 giugno 2023 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»
;
e)
il paragrafo 3 quater è soppresso;
f)
il paragrafo 4 ter è sostituito dal seguente:
«4 ter. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni di cui ai capitoli NC 72, 84, 85 e 90 elencati nell'allegato XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014, o l'assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti o l'assistenza finanziaria connessi, dopo aver accertato che ciò è strettamente necessario per la produzione di beni in titanio necessari all'industria aeronautica per i quali non sono disponibili forniture alternative.»
;
g)
il paragrafo 5 ter è sostituito dal seguente:
«5 ter. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 4 bis, 4 ter e 5 entro due settimane dal rilascio.»
;
19)
l'articolo 4 quindecies è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica al trasporto di merci effettuato nel territorio dell'Unione da imprese di trasporto su strada con rimorchi o semirimorchi immatricolati in Russia, anche se trainati da autocarri immatricolati in altro paese.»
;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 bis non si applica fino al 30 giugno 2023 al trasporto di merci iniziato prima del 24 giugno 2023], purché il rimorchio o il semirimorchio:
a)
si trovasse già nel territorio dell'Unione alla data del 24 giugno 2023; o
b)
debba transitare attraverso l'Unione per ritornare in Russia.»
;
c)
al paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«4. In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare il trasporto di merci da parte di un'impresa di trasporto su strada stabilita in Russia o di qualsiasi impresa di trasporto su strada quando i beni sono trasportati con rimorchi o semirimorchi immatricolati in Russia, anche se trainati da autocarri immatricolati in altro paese, se le autorità competenti hanno accertato che tale trasporto è necessario per:»
;
20)
all’articolo 4 sexdecies è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis. La deroga di cui al paragrafo 3, lettera d), cessa di applicarsi alla Germania e alla Polonia il 23 giugno 2023.»
;
21)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 4 septdecies bis
1. In deroga agli articoli 3, 3 bis, 4 nonies e 4 quaterdecies, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento, l'esportazione o il transito attraverso la Russia dei beni e delle tecnologie di cui a detti articoli o la prestazione dell'assistenza tecnica, dei servizi di intermediazione o altri servizi connessi o del finanziamento o dell'assistenza finanziaria ai fini dell'esercizio e della manutenzione delle condotte del Consorzio per l'oleodotto del Caspio (CPC) e della relativa infrastruttura, necessari per il trasporto di beni di cui al codice NC 2709 00 originari del Kazakhstan per i quali soltanto il caricamento, la partenza o il transito avviene in Russia, dopo aver accertato che:
a)
la vendita, la fornitura, il trasferimento, l'esportazione o il transito attraverso la Russia o la prestazione dell'assistenza tecnica, dei servizi di intermediazione o altri servizi connessi o il finanziamento e l'assistenza finanziaria siano necessari per l'esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti dell'oleodotto CPC e della relativa infrastruttura;
b)
il tipo di beni, tecnologie e assistenza richiesti non vada al di là dei beni e tecnologie esportati in precedenza, o l’assistenza fornita in precedenza, in Russia dall'Unione, da un paese membro dello Spazio economico europeo, dalla Svizzera o da un paese partner compreso nell'elenco di cui all'allegato VII per l'esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti dell'oleodotto CPC e della relativa infrastruttura, e l'assistenza connessa;
c)
il volume richiesto sia commisurato a quello usato per l'esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti dell'oleodotto CPC e della relativa infrastruttura; e
d)
tali beni e tecnologie saranno forniti da una persona fisica o giuridica soggetta all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 833/2014 esclusivamente per la destinazione finale nell'ambito dell'esercizio, della manutenzione essenziale, della riparazione o della sostituzione di componenti dell'oleodotto CPC e della relativa infrastruttura.
2. In deroga all' duodecies, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione di servizi di audit, servizi di ingegneria, servizi di consulenza legale, servizi tecnici di prova e di analisi tecnica ai fini dell'esercizio e della manutenzione delle condotte del CPC e della relativa infrastruttura necessari per il trasporto di beni di cui al codice NC 2709 00 originari del Kazakhstan per i quali soltanto il caricamento, la partenza o il transito avviene in Russia, dopo aver accertato che:
a)
la prestazione di tali servizi sia necessaria per l'esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti dell'oleodotto CPC e della relativa infrastruttura; e
b)
tali servizi siano prestati da una persona fisica o giuridica fatto salvo l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 833/2014.
3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 1 e 2 entro due settimane dal rilascio.
4. Nel concedere un'autorizzazione a norma dei paragrafi 1 e 2, l'autorità competente richiede la presentazione di un certificato di destinazione finale e di relazioni periodiche dettagliate che indicano che durante i lavori nessuno di tali beni, tecnologie o servizi è stato usato per scopi diversi da quello previsto. Può imporre condizioni supplementari, conformemente al paragrafo 1.»
;
22)
l'articolo 4 novodecies è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«In deroga agli articoli 3, 3 bis, 4, 4 quater, 4 quinquies, 4 octies, 4 undecies e 4 quaterdecies, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati negli allegati II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX e XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014 e nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, nonché la vendita, la concessione in licenza o qualsiasi altro trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali, in relazione ai beni e alle tecnologie di cui sopra fino al 31 dicembre 2023, qualora la vendita, la fornitura o il trasferimento, la concessione in licenza, il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:»;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. In deroga all'articolo 4, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 833/2014 fino al 31 marzo 2024, qualora la vendita, la fornitura o il trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire da un'impresa in partecipazione registrata o costituita a norma del diritto di uno Stato membro prima del 24 febbraio 2022, cui partecipa una persona giuridica russa, un'entità russa o un organismo russo e che gestisce un'infrastruttura di gasdotti tra la Russia e paesi terzi.»
;
c)
al paragrafo 2 bis, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«2 bis. In deroga all' duodecies, le autorità competenti possono autorizzare il proseguimento della prestazione di servizi ivi indicati fino al 31 marzo 2024 qualora sia strettamente necessaria per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:»
;
d)
è inserito il paragrafo seguente:
«2 ter. In deroga all' duodecies, paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione, fino al 31 marzo 2024, dei servizi di consulenza giuridica necessari per legge per il perfezionamento della vendita o della cessione di diritti di proprietà detenuti direttamente o indirettamente da persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia in una persona giuridica, un'entità o un organismo stabilita o stabilito nell’Unione.”
;
e)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1, 1 bis, 2, 2 bis o 2 ter entro due settimane dal rilascio.»
;
f)
il paragrafo 4 è soppresso;
23)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 5 bis
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie elencati nell’allegato XIV, anche non originari dell’Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in un paese terzo individuato in tale allegato.
2. È vietato:
a)
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo nel paese terzo individuato;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nel paese terzo individuato;
c)
vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nel paese terzo individuato
3. Sono compresi nell'allegato XIV solo i beni e le tecnologie sensibili a duplice uso, o i beni e le tecnologie atti a contribuire al rafforzamento delle capacità militari, tecnologiche o industriali della Russia o allo sviluppo russo del settore della difesa e della sicurezza, in modo da rafforzarne la capacità bellica, e la cui esportazione verso la Russia è vietata ai sensi della presente decisione e per i quali è elevato e continuato il rischio di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in Russia da paesi terzi dopo la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione dall'Unione. L'allegato XIV della presente decisione specifica, per ciascuna voce dei beni o tecnologia elencati, i paesi terzi verso i quali sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione.
Sono compresi nell'allegato XIV solo i paesi terzi che nelle constatazioni del Consiglio hanno omesso in maniera sistematica e persistente di impedire la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Russia di beni e tecnologie elencati a tale allegato ed esportati dall'Unione nonostante le precedenti azioni di informazione e assistenza dell'Unione al paese in questione.
4. Se, in virtù di una deroga, la presente decisione non vieta la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni o tecnologie elencati nell'allegato XIV a una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo in Russia o per un uso in Russia, non sono vietati neppure la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni o tecnologie a una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo nel paese terzo individuato o per un uso in siffatto paese terzo, purché siano rispettate le stesse condizioni applicabili a norma della presente decisione per l'esportazione in Russia o per l'uso in Russia.
5. Se, in conformità della presente decisione, le autorità competenti hanno facoltà di autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni o tecnologie elencati nell’allegato XIV a una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo in Russia o per un uso in Russia, la stessa facoltà può essere esercitata dalle autorità competenti per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni o tecnologie a una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo nel paese terzo individuato o per un uso in siffatto paese terzo, alle stesse condizioni applicabili alle deroghe relative all'esportazione in Russia o all'uso in Russia.»
;
24)
gli allegati sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.
Il punto24 si applica a una o più entità di cui al punto 3 dell'allegato della presente decisione a decorrere dal 1o ottobre 2023 se il Consiglio, esaminati i singoli casi, decide in tal senso all'unanimità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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