Art. 3

Etichettatura

In vigore dal 21 giu 2023
Etichettatura 1.   Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all’, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il nome dell’organismo è «granturco». 2.   La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON-95379-3 di cui all’, ad eccezione dei prodotti di cui all’, lettera a), e nei documenti che li accompagnano.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2023:1208:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo