Art. 1
In vigore dal 16 giu 2023
(1) Entro tre mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione il Belgio e il Lussemburgo definiscono e comunicano alla Commissione le misure correttive volte a garantire la coerenza degli obiettivi prestazionali di efficienza economica a livello nazionale con gli obiettivi prestazionali di efficienza economica a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento.
(2) Il Belgio e il Lussemburgo iniziano ad applicare tali misure correttive nei confronti di skeyes e del centro di controllo dello spazio aereo superiore di Maastricht («MUAC») nell’RP3. Tali misure comportano una riduzione dei costi determinati per la zona tariffaria di rotta Belgio-Lussemburgo di un importo tale da rendere coerenti gli obiettivi prestazionali di efficienza economica a livello nazionale con quelli a livello dell’Unione. Detto importo sarà determinato con maggiore precisione dal Belgio e dal Lussemburgo sulla base dei risultati del riesame della conformità di cui al considerando (131) della presente decisione e riesaminato dalla Commissione nell’ambito della sua valutazione a norma dell’articolo 15, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, tenendo conto degli elementi di prova risultanti da tale riesame. Le misure correttive determinano la riduzione dei costi di esercizio sia di skeyes che del MUAC.
(3) Nel definire le misure correttive il Belgio e il Lussemburgo possono anche tenere conto delle misure supplementari proposte nell’allegato.
(4) Il Belgio e il Lussemburgo includono nei rispettivi piani di miglioramento delle prestazioni informazioni che dimostrino che skeyes e il MUAC attueranno efficacemente le misure correttive.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2023:1336:oj#art-1