Art. 1
In vigore dal 14 giu 2023
La decisione (UE) 2022/563 è così modificata:
(1)
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’Unione mette a disposizione della Moldova un’assistenza macrofinanziaria per un importo massimo di 295 000 000 EUR (“assistenza macrofinanziaria dell’Unione”) al fine di sostenere la stabilizzazione economica e un programma sostanziale di riforme nel paese. Di detto importo massimo, fino a 220 000 000 EUR sono forniti sotto forma di prestiti e fino a 75 000 000 EUR sotto forma di sovvenzioni. L’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è subordinata all’adozione del bilancio dell’Unione per l’esercizio in questione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. L’assistenza contribuisce a coprire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti della Moldova individuato nel programma dell’FMI.»
;
(2)
l’articolo 4 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione in cinque rate, consistenti ognuna in un prestito e in una sovvenzione. L’importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d’intesa, che dovrà essere modificato a tal fine»;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il versamento della seconda rata è effettuato, in linea di principio, non prima di tre mesi dal versamento della prima rata. Il versamento della terza rata è effettuato, in linea di principio, non prima di tre mesi dal versamento della seconda rata. Il versamento della quarta rata è effettuato, in linea di principio, non prima di tre mesi dal versamento della terza rata. Il versamento della quinta rata è effettuato, in linea di principio, non prima di tre mesi dal versamento della quarta rata.»
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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