Art. 1
In vigore dal 9 giu 2023
Il biocida identificato con i numeri di riferimento AT-0016213-0000, BE-0011978-0000, CH-0016234-0000, DE-0015430-0000, DK-0012634-0000, ES-0014035-0000, FR-0012648-0000, IE-0014481-0000, IT-0014977-0000, LU-0012652-0000, LT-0018189-0000, NL-0016288-0000, NO-0015333-0000 e PT-0020295-0000 nel registro per i biocidi («il biocida») non soddisfa pienamente le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 528/2012.
Il biocida può essere autorizzato a norma dell’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 528/2012 soltanto negli Stati membri in cui si ritiene che la mancata autorizzazione comporti un impatto negativo sproporzionato per la società rispetto ai rischi per la salute umana, la salute animale o l’ambiente causati dall’uso del biocida alle condizioni previste dall’autorizzazione.
L’uso del biocida è soggetto ad adeguate misure di mitigazione del rischio, come previsto all’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 528/2012, che sono adottate in ciascuno Stato membro sulla base delle circostanze particolari e delle prove disponibili in relazione ai casi di avvelenamento primario e secondario che ivi si verificano.
Storico versioni
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