Art. 1
In vigore dal 1 giu 2023
Il biocida identificato dal numero BC-FG047486-40 nel registro per i biocidi soddisfa la condizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 per la disinfezione delle superfici nel settore della sanità veterinaria, comprese le sale operatorie.
Storico versioni
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