Art. 2

In vigore dal 30 mag 2023
1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione di cui all’ riguarda le modifiche interessate nella misura in cui tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione e possono incidere sulle norme comuni dell’Unione. Tale posizione è espressa congiuntamente, nell’interesse dell’Unione, dagli Stati membri, che sono tutti membri dell’IMO. 2.   Modifiche di lieve entità della posizione di cui all’ possono essere concordate senza ulteriore decisione del Consiglio.
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