Art. 1

In vigore dal 25 mag 2023
1.   La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati per un protocollo tra l’Unione europea e la Repubblica del Kazakhstan recante modifica dell’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall’altra, per quanto riguarda la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, dei vini e delle bevande spiritose. 2.   I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio riportate nell’addendum della presente decisione.
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