Art. 1

In vigore dal 25 mag 2023
La posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale istituito dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera p), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione per quanto riguarda la designazione dell’istituto finanziario di riferimento per determinare il tasso degli interessi di mora e il tasso di cambio per le conversioni valutarie, come pure la data da prendere in considerazione per determinare i tassi della conversione valutaria, figura nel progetto di decisione del comitato specializzato accluso alla presente decisione.
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