Art. 3
In vigore dal 24 mag 2023
Le riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento conformemente all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nell’ambito di ciascun programma di sviluppo rurale sono stabilite nell’allegato III della presente decisione.
Storico versioni
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