Art. 1
In vigore dal 24 mag 2023
Sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), tenendo conto anche delle risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013, per l’esercizio finanziario 2022 relative al periodo di programmazione 2014-2020.
Gli importi che, a norma della presente decisione, devono essere recuperati da, o erogati a ciascuno Stato membro nell’ambito di ciascun programma di sviluppo rurale sono indicati nell’allegato I della presente decisione.
Storico versioni
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