Art. 1
In vigore dal 22 mag 2023
1. La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito a norma dell’accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile tra l’Unione europea e il Giappone, nella sua prima riunione, riguardo all’adozione del proprio regolamento interno si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
2. Il rappresentante dell’Unione in seno al comitato misto può concordare modifiche marginali del progetto di decisione del comitato misto senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Storico versioni
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