Art. 1
Modifiche della decisione (UE) 2019/1754
In vigore dal 22 mag 2023
Modifiche della decisione (UE) 2019/1754
La decisione (UE) 2019/1754 è così modificata:
1)
l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Gli Stati membri che erano parti dell’accordo di Lisbona il 26 febbraio 2020, ossia Bulgaria, Cechia, Francia, Italia, Portogallo, Slovacchia e Ungheria, sono autorizzati, nel pieno rispetto della competenza esclusiva dell’Unione, a ratificare l’atto di Ginevra o ad aderirvi, al fianco dell’Unione, nella misura in cui la loro adesione sia strettamente necessaria per preservare, nell’interesse dell’Unione, l’anzianità e la continuità delle denominazioni di origine già registrate da tali Stati membri ai sensi dell’accordo di Lisbona e per ottemperare agli obblighi di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
(*1) Regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all’azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del 24.10.2019, pag. 1).»;"
2)
all’articolo 4, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Nell’ambito dell’Unione particolare, l’Unione e gli Stati membri che hanno ratificato o aderito all’atto di Ginevra, ai sensi dell’articolo 3 della presente decisione, sono rappresentati dalla Commissione in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, TUE. L’Unione è responsabile di garantire l’esercizio dei diritti e il rispetto degli obblighi dell’Unione ai sensi dell’articolo 3 della presente decisione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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