Art. 1
In vigore dal 22 mag 2023
In deroga all’articolo 287, punto 12, della direttiva 2006/112/CE, l’Ungheria è autorizzata ad esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera il controvalore in moneta nazionale di 71 500 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.
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