Art. 1
In vigore dal 16 mag 2023
1. In deroga agli della decisione 2013/471/UE, i beneficiari che partecipano alle riunioni del Comitato a distanza per via elettronica hanno diritto soltanto a un’indennità giornaliera fissata a 145 EUR.
2. La concessione dell’indennità giornaliera di cui al paragrafo 1 si applica soltanto alle riunioni autorizzate conformemente alle norme interne del Comitato, ad eccezione delle riunioni dell’Ufficio di presidenza, delle sessioni plenarie dell’Assemblea delle riunioni delle sezioni e delle riunioni della commissione consultiva per le trasformazioni industriali.
3. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, l’indennità giornaliera di cui al paragrafo 1 è concessa anche per ogni altra riunione del Comitato debitamente autorizzata diversa da quelle per cui l’indennità giornaliera è concessa in conformità del paragrafo 2, a condizione che tale riunione non possa essere organizzata completamente in presenza e che sia essenziale per garantire la continuità istituzionale e operativa del Comitato.
Storico versioni
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