Art. 1

In vigore dal 15 mag 2023
L’Italia provvede affinché: a) sia istituita immediatamente in Italia una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo; b) la zona di protezione e la zona di sorveglianza di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell’allegato della presente decisione di esecuzione; c) una zona infetta in relazione alla peste suina africana sia istituita in Italia, conformemente all’articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e all’, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, e comprenda almeno le aree elencate nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2023:985:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo