Art. 1
In vigore dal 15 mag 2023
L’Italia provvede affinché:
a)
sia istituita immediatamente in Italia una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo;
b)
la zona di protezione e la zona di sorveglianza di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell’allegato della presente decisione di esecuzione;
c)
una zona infetta in relazione alla peste suina africana sia istituita in Italia, conformemente all’articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e all’, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, e comprenda almeno le aree elencate nell’allegato della presente decisione.
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