Art. 2
In vigore dal 15 mag 2023
Qualora il segretario generale delle Nazioni Unite comunichi agli Stati membri, a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, dell’AETR, che qualsiasi parte contraente, indipendentemente dalle discussioni in seno agli organi dell’UNECE, ha formalmente presentato l’emendamento illustrato nel documento ECE/TRANS/SC.1/GE.21/2023/2/Rev.1 per quanto riguarda l’inclusione di una clausola di forza maggiore o eventuali emendamenti sostanzialmente simili, la posizione da adottare da parte degli Stati membri a nome dell’Unione è di obiettare alla proposta a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), dell’AETR.
Storico versioni
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