Art. 10
Sicurezza
In vigore dal 15 mag 2023
Sicurezza
Conformemente alla politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nell’ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato sull’Unione europea, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità del mandato e in funzione della situazione della sicurezza nell’area geografica di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell’RSUE, in particolare:
a)
stabilendo un piano di sicurezza specifico basato sugli orientamenti forniti dal SEAE, che contempli specifiche misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l’area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza, e includa un piano di emergenza e di evacuazione;
b)
assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell’area di competenza;
c)
assicurando che tutti i membri della squadra dell’RSUE schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale a contratto a livello locale, ricevano un’adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nell’area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area dal SEAE;
d)
assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando al Consiglio, all’AR, e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito delle relazioni periodiche sui progressi compiuti e di una relazione finale ed esauriente sull’esecuzione del mandato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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