Art. 4
In vigore dal 15 mag 2023
L’accordo è, in conformità del suo articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, applicato a titolo provvisorio a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore (4).
Storico versioni
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