Art. 1
In vigore dal 15 mag 2023
1. La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati con la Repubblica federativa del Brasile per un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile sullo scambio di dati personali tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità brasiliane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo.
2. I negoziati sono condotti in base alle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell’addendum della presente decisione.
Storico versioni
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