Art. 3

In vigore dal 15 mag 2023
1.   I negoziati di cui all’ sono condotti in consultazione con il gruppo «Applicazione della legge» (Polizia), fatti salvi eventuali orientamenti che il Consiglio può in seguito impartire alla Commissione. 2.   La Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente e su richiesta di quest’ultimo, sia in merito allo svolgimento che all’esito dei negoziati, e gli trasmette quanto prima i documenti pertinenti affinché i membri del Consiglio dispongano di un termine ragionevole per prepararsi adeguatamente ai futuri negoziati. Se del caso, o su richiesta del Consiglio, la Commissione redige una relazione scritta.
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