Art. 5
Coordinamento a livello di Unione
In vigore dal 10 mag 2023
Coordinamento a livello di Unione
1. Il coordinamento dell’Anno europeo delle competenze a livello di Unione deve avere un approccio trasversale al fine di creare sinergie tra i vari programmi e le varie iniziative dell’Unione in materia di competenze.
2. Nell’attuare l’Anno europeo delle competenze, la Commissione si avvale della competenza e dell’assistenza delle pertinenti agenzie dell’Unione, in particolare la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, l’Autorità europea del lavoro, l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, la Fondazione europea per la formazione e l’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza.
3. La Commissione convoca riunioni dei coordinatori nazionali o dei rappresentanti degli organismi di coordinamento per coordinare le attività di cui all’. Tali riunioni servono come opportunità per scambiare informazioni sull’attuazione dell’Anno europeo delle competenze a livello di Unione e nazionale. I rappresentanti del Parlamento europeo e delle pertinenti agenzie dell’Unione possono partecipare a tali riunioni in qualità di osservatori.
4. La Commissione collabora strettamente con le parti sociali, la società civile, gli erogatori di istruzione e formazione, gli organismi del mercato del lavoro, i discenti e i rappresentanti di organizzazioni od organismi attivi nel settore delle competenze, dell’istruzione, della formazione e dell’apprendimento continuo al fine di contribuire all’attuazione dell’Anno europeo delle competenze a livello di Unione.
Storico versioni
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