Art. 4
Attuazione
In vigore dal 4 mag 2023
Attuazione
1. L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF, in linea con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.
2. L’attuazione delle attività di cui all’, paragrafo 3, è effettuata:
a)
dall’Agenzia centrale di gestione dei progetti per quanto riguarda l’, paragrafo 3, lettere a), b), c) ed e); nonché
b)
dall’Accademia dell’e-governance per quanto riguarda l’, paragrafo 3, lettera d).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2023:920:oj#art-4