Art. 1

In vigore dal 26 apr 2023
Le quantità corrispondenti al 20 % dell’eccedenza complessiva degli Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2018/842 nel periodo dal 2013 al 2020 sono stabilite nell’allegato della presente decisione.
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