Art. 1

In vigore dal 25 apr 2023
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato doganale e di comitato per il commercio si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio accluso alla presente decisione. I rappresentanti dell’Unione in sede di comitato doganale e di comitato per il commercio possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione senza alcuna ulteriore decisione del Consiglio.
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