Art. 2
In vigore dal 25 apr 2023
Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sono destinatari della presente decisione.
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