Art. 1
In vigore dal 25 apr 2023
1. A decorrere dal 25 luglio 2023, le disposizioni dell’acquis di Schengen relative al sistema d’informazione Schengen (SIS), di cui all’allegato, si applicano, alle condizioni specificate nel presente articolo, nella Repubblica di Cipro nelle sue relazioni con:
a)
il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia;
b)
l’Irlanda solamente riguardo alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio (13); e
c)
la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein.
2. A decorrere dal 13 giugno 2023, le segnalazioni, le informazioni supplementari e i dati complementari seguenti possono essere messi a disposizione di Cipro conformemente ai regolamenti (UE) 2018/1860 (14), (UE) 2018/1861 (15) e (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio:
a)
le segnalazioni definite all’, punto 4, del regolamento (UE) 2018/1860, all’articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) 2018/1861 e all’articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) 2018/1862;
b)
le informazioni supplementari definite all’, punto 5, del regolamento (UE) 2018/1860, all’articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) 2018/1861 e all’articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) 2018/1862, che sono connesse alle segnalazioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo; e
c)
i dati complementari definiti all’articolo 3, punto 3, del regolamento (UE) 2018/1861 e dell’articolo 3, punto 3, del regolamento (UE) 2018/1862 che sono connessi alle segnalazioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo.
3. A decorrere dal 25 luglio 2023, Cipro può inserire segnalazioni e dati complementari nel SIS, usare i dati del SIS e scambiare informazioni supplementari, fermo restando il paragrafo 4.
4. Fino a quando non sono soppressi i controlli alle frontiere interne con Cipro, tale Stato:
a)
non è obbligato a rifiutare l’ingresso o il soggiorno sul suo territorio ai cittadini di paesi terzi nei confronti dei quali un altro Stato membro ha effettuato una segnalazione ai fini del respingimento o del rifiuto di soggiorno conformemente all’articolo 24 del regolamento (UE) 2018/1861; e
b)
si astiene dall’introdurre nel SIS segnalazioni e dati complementari, nonché dallo scambiare informazioni supplementari sui cittadini di paesi terzi, ai fini del respingimento o del rifiuto di soggiorno conformemente all’articolo 24 del regolamento (UE) 2018/1861.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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