Art. 1
In vigore dal 25 apr 2023
La posizione da adottare a nome dell’Unione alla sedicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea è la seguente:
a)
l’Unione non sostiene la proposta di modifiche dell’articolo 6, paragrafo 2, della convenzione, presentata dalla Federazione russa;
b)
l’Unione continua a sostenere l’adozione di modifiche dell’allegato IV e di talune voci degli allegati II e IX della convenzione. Se necessario per ottenere il consenso su una modifica dell’allegato IV della convenzione, l’Unione può dar prova di flessibilità e accettare di discostarsi dalla proposta presentata per l’esame nel corso della quindicesima riunione della conferenza delle parti, nonché sostenere altre eventuali modifiche che potrebbero conseguire gli stessi obiettivi di quelli soggiacenti alle proposte dell’Unione relative all’allegato IV della convenzione e non pregiudichino la disciplina giuridica dell’Unione in materia di gestione e spedizione dei rifiuti.
Storico versioni
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