Art. 16
Comunicazione di informazioni
In vigore dal 24 apr 2023
Comunicazione di informazioni
1. L’alto rappresentante è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze di EUPM Moldova, informazioni classificate dell’UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» prodotte ai fini di EUPM Moldova, in conformità della decisione 2013/488/UE.
2. Qualora insorgano necessità operative specifiche e immediate, l’alto rappresentante è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni classificate dell’UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» che sono prodotte ai fini di EUPM Moldova, in conformità della decisione 2013/488/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l’alto rappresentante e le competenti autorità dello Stato ospitante.
3. L’alto rappresentante è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell’UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative a EUPM Moldova, coperti dall’obbligo del segreto professionale a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (2).
4. L’alto rappresentante può delegare i poteri di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, nonché la competenza a concludere le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a persone poste sotto la sua autorità, al comandante dell’operazione civile e al capomissione, in conformità dell’allegato VI, sezione VII, della decisione 2013/488/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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