Art. 2
In vigore dal 17 apr 2023
Gli Stati membri comunicano alla Commissione in merito alla natura, ai quantitativi e al valore delle merci ammesse in franchigia dai dazi all’importazione e in esenzione dall’IVA a norma dell’, con cadenza mensile, il quindicesimo giorno del mese seguente il mese di comunicazione.
Entro il 31 marzo 2024 gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:
a)
un elenco delle organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri, di cui all’, paragrafo 1, lettera c);
b)
le seguenti informazioni consolidate concernenti le merci ammesse in franchigia dai dazi all’importazione e in esenzione dall’IVA a norma dell’;
i)
numero di dichiarazione doganale;
ii)
la data di accettazione della dichiarazione doganale;
iii)
il codice del regime doganale;
iv)
lo Stato membro richiedente o il paese di destinazione in cui si intende utilizzare le merci;
v)
il codice della nomenclatura combinata;
vi)
il codice della tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC);
vii)
la massa netta,
viii)
l’unità supplementare, se del caso;
ix)
il valore dei beni;
x)
il dazio;
xi)
l’aliquota IVA;
xii)
l’importo dei dazi e dell’IVA non riscossi;
xiii)
l’origine delle merci;
xiv)
i nominativi degli enti e delle organizzazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera c);
c)
le misure adottate per garantire la conformità con gli articoli 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e con gli articoli 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE e, se del caso, le misure in materia di gestione del rischio e di controlli doganali adottate a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), per quanto riguarda le merci che rientrano nell’ambito di applicazione della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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