Art. 1

In vigore dal 13 apr 2023
La decisione (PESC) 2022/338 è così modificata: 1) l’ è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 4 120 000 000 EUR.» ; b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l’amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell’adozione della presente decisione fino a 4 120 000 000 EUR. I fondi richiesti dall’amministratore delle misure di assistenza sono utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nei relativi bilanci rettificativi e annuali corrispondenti alla misura di assistenza. 4.   Le spese relative all’attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio: a) L’importo massimo delle spese ammissibili sostenute prima dell’11 marzo 2022 è fissato a 450 000 000 EUR. b) L’importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra l’11 marzo 2022 e il 20 luglio 2022 è fissato a 1 390 000 000 EUR. c) L’importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra il 21 luglio 2022 e il 30 novembre 2022 è fissato a 677 420 154,06 EUR. d) A decorrere dal 1o dicembre 2022 è ammissibile l’importo di 1 602 579 845,94 EUR, e 1 000 000 000 EUR di tale importo sono ammissibili dal 9 febbraio 2023 al 31 maggio 2023 per finanziare il rimborso del materiale donato proveniente dalle scorte esistenti o dalla ridefinizione delle priorità degli ordini esistenti, consegnati durante tale periodo, per quanto riguarda munizioni terra-terra e munizioni di artiglieria e, se richiesti, missili. Gli eventuali fondi non utilizzati di tale importo sono utilizzati per il rimborso di tutte le attrezzature letali, ammissibili a titolo della misura di assistenza a decorrere dal 1o dicembre 2022, conformemente alle priorità stabilite nell’elenco di requisiti dell’Ucraina. e) Le spese relative alla manutenzione e alla riparazione sono ammissibili a decorrere dal 17 ottobre 2022, mentre quelle relative all’adattamento sono ammissibili a decorrere dal 2 febbraio 2023.»; 2) all’articolo 4, paragrafo 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) dal ministero della Difesa della Repubblica ceca;» 3) all’articolo 4, paragrafo 4, la lettera o) è sostituita dalla seguente: «o) dal ministero della Difesa nazionale della Lituania;»; 4) all’articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente: «L’alto rappresentante riferisce periodicamente al Consiglio, ogni mese, circa l’attuazione dell’, paragrafo 4, lettera d), per quanto riguarda il numero di consegne di munizioni di artiglieria e, se richiesti, missili, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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